INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 16 Dicembre 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore
generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 193 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario Straordinario |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli
unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
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OGGETTO: |
Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla
gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002. |
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SOMMARIO: |
Riconoscimento del diritto all’assegno al lavoratore
parasubordinato nel cui nucleo, a composizione reddituale mista, il
requisito del 70 per cento del reddito complessivo sia raggiunto con la somma
dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato relativi ad un
solo percettore. |
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Il Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 4 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. n. 136 del
12 giugno 2002, ha previsto all’articolo 5, comma 3, che “ …L’assegno spetta
anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito
del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro
dipendente di cui all’art. 2, comma 10 della legge n. 153/1988 e da lavoro di
cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.” Con circolare 29 luglio 2002 n. 138 sono state fornite
istruzioni nel senso di riferire la norma ai soli casi di nuclei familiari
nei quali siano presenti due titolari di diritto all’assegno, uno come
lavoratore dipendente e l’altro come lavoratore parasubordinato, i
quali benchè titolari in proprio di diritto alla
prestazione, non possono esercitarlo perché nessuno autonomamente, in virtù
del proprio lavoro, raggiunge il requisito del 70 per cento. Le perplessità
manifestate da numerose strutture periferiche circa detta
interpretazione ed il notevole contenzioso amministrativo hanno condotto ad
una riconsiderazione del problema e, sentiti il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia, alla
formulazione di una diversa interpretazione del dettato
legislativo. In linea con il contenuto
letterale della norma, pertanto, nel caso di nucleo familiare a composizione
reddituale mista, si considera realizzato il requisito del 70%
qualora lo stesso sia raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro
dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano
conseguiti dai due coniugi ovvero dal solo lavoratore richiedente. Per conseguenza viene
riconosciuto il diritto alla prestazione anche ad un nucleo in cui un
solo titolare di diritto all’assegno faccia valere un reddito misto da
lavoro dipendente di cui all’art. 2, c. 10, della legge n. 153/1988 e
da attività di cui all’art. 2, c. 26 della legge 335/1995, ma non raggiunga
il 70% in nessuna delle due gestioni. Nel senso sopra disposto,
pertanto, sono integrate le indicazioni di cui al 3° capoverso del p.2.3
della circolare 29 luglio 2002, n. 138. Le strutture periferiche
disporranno il riesame e l’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande
già definite in base al criterio precedentemente in vigore. Inoltre i lavoratori
interessati potranno presentare le domande ex-novo per i periodi
pregressi. Alle domande verrà applicata la prescrizione quinquennale
prevista per l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare. ( Es: al
lavoratore che presenterà la domanda il 1°.12.2003 verrà liquidata la
prestazione, in presenza dei requisiti richiesti, con decorrenza 1°.12.1998)
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